Da Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione, n° 47

III. – Qualora si svolgano contemporaneamente più referendum popolari abrogativi, l’elettore ha facoltà di astenersi dal prendere parte alla votazione per uno o più di essi. L’art. 75, quarto comma, della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori aventi diritto e se su di essa sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. A tali fini, ai sensi dell’art. 36, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, l’Ufficio centrale per il referendum, per proclamare i risultati dei referendum, procede, prima, all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e, poi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all’abrogazione della legge. Da tali norme scaturisce quindi la facoltà riconosciuta all’elettore di non partecipare alla votazione per uno o più referendum, astenendosi dal voto. Qualora ciò si verifichi è necessario che, da parte dell’ufficio di sezione, venga presa nota, ai fini dell’accertamento del numero dei votanti per ciascun referendum, della manifestata volontà di astensione, indicando sulle liste di sezione, a fianco del nome dell’elettore, il referendum o i referendum abrogativi per i quali l’elettore stesso NON abbia inteso ritirare dal presidente la relativa scheda. L’indicazione sarà fatta con un semplice riferimento al numero d’ordine di scrutinio del referendum o dei referendum interessati.